La certificazione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari

Normativa e adempimenti

 

Lo smaltimento dei rifiuti sanitari provenienti da strutture ospedaliere, ambulatori medici e studi veterinari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sanitarie e ambientali. Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” definisce i rifiuti sanitari come “i rifiuti prodotti in strutture sanitarie attraverso attività mediche e di ricerca” e ne disciplina la gestione. In particolare, tutti i soggetti produttori di tali rifiuti devono certificare il corretto smaltimento attraverso il rilascio di un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) da parte del centro di raccolta autorizzato.

 

Il FIR comporta la certificazione dell’avvenuto smaltimento presso l’impianto finale e serve ad attestare la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento definitivo. Deve essere compilato in tutte le sue parti e deve contenere informazioni come la quantità e la tipologia di rifiuto, il codice Cer (Catalogo Europeo dei Rifiuti), i dati del produttore e del destinatario finale. Solo mostrando il FIR regolarmente compilato e firmato, il produttore di rifiuti sanitari otterrà la certificazione di corretto smaltimento necessaria per rispettare la normativa vigente.

 

 

Le figure coinvolte

 

La gestione dei rifiuti sanitari prevede il coinvolgimento di diversi soggetti con specifici compiti. Il produttore, cioè l’ospedale, ambulatorio o studio veterinario, deve assicurare una prima raccolta differenziata dei rifiuti per tipologia. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere stoccati in appositi contenitori temporanei in attesa del trasporto.

 

Il trasportatore di rifiuti deve essere munito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed effettuare il prelievo dotato di formulario di accompagnamento. Il centro di raccolta autorizzato ha il compito di ricevere e stoccare temporaneamente i rifiuti raccolti per poi smaltirli definitivamente attraverso processi di termodistruzione, incenerimento o autoclavi, a seconda della tipologia.

 

Rilascia quindi il FIR al produttore dopo aver tracciato tutte le fasi di gestione. L’Arpa o l’Assessorato all’Ambiente svolgono attività ispettive e di controllo sul rispetto della normativa da parte dei vari operatori coinvolti.

 

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